La stessa pena si applica all’imprenditore fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti nel primo punto sopra indicato ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. Se il giudice ritiene la pena congrua, corretta la qualificazione giuridica del fatto di reato https://bancarotta-fraudolenta.com/images/avvocati-penalisti-Pozzuoli.jpg